Art. 2.
(Relazione al Parlamento).

      1. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Con nota allegata alla relazione di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per le pari opportunità, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa sulle statistiche di genere di cui al capo I-bis, sulla base di apposita ricognizione effettuata dall'ISTAT».